Eventi
Gas fluorurati ad effetto serra (f-gas). Dlgs 163/2019
Sede evento
Kilometro Rosso
Centro delle Professioni (Gate 4)
Sala Aria - Via Stezzano, 87
Bergamo
(parcheggio gratuito senza limitazione di posti)
Destinatari
Imprese associate
Descrizione dei contenuti e delle finalità
Come già annunciato nella circolare di Confindustria Bergamo 2020/2 dell’8 gennaio 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2-1-2020 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, che è entrato in vigore il 17 Gennaio 2020. Il provvedimento ha abrogato il Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26.
In particolare il provvedimento riguarda, tra gli altri:
- I fabbricanti/commercianti di prodotti/apparecchiature (articolo 9, comma 1 : “Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.”)
- Chi svolge attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature, controlli delle perdite e recupero di gas fluorurati (con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000,00 euro)
- I proprietari di apparecchiature/impianti che si configurano come “Operatori” - vedi *nota- (con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000,00 euro)
- Le imprese che affidano le attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non é in possesso del pertinente certificato (con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000,00 euro)
*Nota per l'identificazione dell’operatore
Si ricorda che la normativa di riferimento intende che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Programma
09:45 – Alessandro Berteni - Apave Italia CPM
La Banca dati FGas
- Il Dlgs 169/2019, decreto sanzionatorio per le infrazioni al Regolamento (CE) 517/2014
- Le sanzioni per operatori, installatori e venditori
- Le sanzioni riguardanti l’Esafluoruro di Zolfo SF6 e le modalità operative per evitarle
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